IL FISCO AMICO…..

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E’ così raro che il Fisco ci sia “amico” che quando l’occasione capita sarebbe una doppia sciagura lasciarla perdere.

Fino al 30 giung 2013, chi ristruttura la casa può detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi il 50% di quanto speso. Non è poco anzi….; una detrazione così corposa (anche se distribuita su 10 anni) non si era mai vista, anche se una solida speranza fa dire che – con ogni probabilità – questa agevolazione verrà prorogata a nuovo Governo insediato. Grandi alternative per cominciare ad incentivare l’edilizia non ce ne sono: è il Fisco che deve dare la spinta.

INCENTIVI (per ora) FINO A GIUGNO 2013

Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza. L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 è prorogata più volte, è stata resa permamente dal decreto legge n.201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef. La più recente novità introdotta dal decreto legge n.83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) che ha elevato, anche se per un limitato periodo di tempo, la misura della detrazione e il limite massimo di spesa ammessa al beneficio.In particolare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef aumenta al 50% e raddoppia il limite massimo di spesa (€96.000,00 per unità immobiliare).

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CHI USUFRUISCE DELLE DETRAZIONI IRPEF……….

NON SOLO PROPRIETARI MA ANCHE CHI GODE DEL BENE IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE … (come gli inquilini)

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati alla imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari dei diritti reali/persone di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); Locatari o comodatari; Soci di cooperative divise e indivise; Imprendotori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strutturali o merce; Soggetti indicati nell’Art. 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previsdte per gli imprenditori individuali. Anche il familiare convivente, ha diritto alla detrazione, purchè sostenga le spese e siano a lui intestati i bonifici e fatture (anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Sono definiti familiari, ai sensi dell’Art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il III° grado e gli affini entro il II° grado. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se: è stato immesso nel possesso, del bene; esegue gli interventi a proprio carico; è stato registrato il compromesso. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. (fonte: Il Cittadino di MB)

MANUTENZIONI…… L’IVA, VIENE “SCONTATA” AL 10%

Interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

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Le cessioni dei beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qual’ora l’appaltatore fornisca beni di significativo valore, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore di prestazione considerato al netto dei valore dei beni stessi. Tale limite di valore dev’essere individuato sottraendo l’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltato il valore dei beni signifativi. I beni significativi soto stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. SI tratta dei seguenti beni: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza. Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo dino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni.     (fonte: Il CIttadino di Monza e Brianza)

ESEMPIO DI CALCOLO

Costo totale dell’intervento € 10.000,00, di cui a)€ 4.000,00 per prestazione lavorativa. b) costo beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari per bagno) € 6.000,00. Su questi € 6.000,00 di beni, l’Iva al 10% si applica solo su € 4.000,00, ossia la differenza tra importo complessivo e quello dei beni. (10.000,00-6.000,00= 4.000,00). Sul valore residuo di € 2.000,00, l’Iva si applica al 21% (valore ordinario).

TUTELA DEL CONTO IN BANCA, TUTELA DELL’AMBIENTE CON IL SISTEMA A “CAPPOTTO” CHE RIVESTE IL VOSTRO IMMOBILE NUOVO O RISTRUTTURATO

Il riscaldamento invernale, il condizionamento degli ambienti d’estate e la produzione di acqua calda sanitaria ricoprono più del 45% dei nostri consumi energetici…., quasi il doppio rispetto ai consumi dei mezzi di trasporto. Da anni le più autorevoli riviste internazioni parlano di architettura e consumo energetico ridotto o nullo e di come, costruendo e recuperando edifici esistenti, potremmo ottenere un enorme impatto sulla riduzione del consumo energetico e sulle emissioni di anidride carbomica (CO2). Ottimi risultati si ottengono applicando poche ma fondamentali regole. Tali prestazioni sono il frutto dell’applicazione di pochi ma fondamentali concetti. Innanzitutto, l’integrità dell’involucro che deve avere una coibentazione continua e di buon livello in grado di contenere dispersioni termiche dell’edificio limitando al minimo le discontinuità tra i diversi componenti. Questo si ottiene tramite la messa in opera di un isolamento all’esterno (cappotto) e sul tetto utilizzando elevati spessori isolanti; e successivamente a livello di impianto usando fonti rinnovabili. Quindi è opportuno che le nuove costruzioni (e vecchie nella ristrutturazione) siano realizzate partendo dallo studio dell’isolamento. Questo tipo di spesa si traduce in un investimento immediato. Infatti, un buon isolamento permetterà di sottodimensionare gli impianti di riscaldamento, ridurre i consumi di combustibile, risparmiare sulle spese di raffrescamento e aumentare il comfort abitativo, un investimento per il futuro, grazie all’aumento del valore dell’immobile. Anche per il 2013 è confermata la Detrazione dell’Imposta Lorda Irpef. (Fonte: Il Cittadino di MB)

AMIANTO … E’ IMPORTANTE ESEGUIRE LA MAPPATURA VOLUTA DALLA REGIONE

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Piano Regionale Amianto (PRAL) – delibera 8/1526 del 22/12/2005 – Riqualificato con la Legge regionale n.14 (31/07/2012) in seguito alla direttiva europea 2009/148/CE del Parlamento Europeo. Con questo, si intende stimolare ulteriormente la rimozione dell’amianto, incentivando il censimento dei materiali in amianto, purtroppo ancora presente negli edifici, con la prospettiva della loro totale dismissione entro il 2015. Il “PRAL” individua uno degli obiettivi strategici il censimento e la mappatura dei siti con amianto presenti nella Regione per definire l’entità del rischio da amianto friabile e compatto e svilupare programmi di maggiore tutela sanitaria. çp stesso documento fissa il termine del 2015 per effettuare la rimozione  ed il coferimento in discarica di tutto l’amianto presente sul territorio regionale lombardo (sia privati che pubblici). Quindi si è tenuti alla compilazione della scheda di “notifica presenza amianto in strutture e luoghi” da presentare all’ASL (entro il 31/01/2013, dal giorno successivo infatti le pubbliche amministrazioni potranno sanzionare i cittadini) dell’Ambito territoria ove è ubicato l’immobile con presenza di amianto, mentre la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto/cemento, prevedono un’ispezione per verificarne lo stato di degrado. Ci sono tre (3) opzioni: la sovracopertura, l’incapsulamento e la rimozione.

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